CONDIZIONI DI FORNITURA

PREMESSO

A) BIM è una società italiana che opera nel settore del trasporto merci e persone e promuove servizi - forniti direttamente e/o per il tramite di società terze c.d. “Fornitrici” (“società fornitrici” e/o partner), leader sul mercato - al fine di offrire ai propri clienti condizioni economiche e/o commerciali di favore;
B) BIM stipula convenzioni e/o accordi con tali società terze affinché i propri clienti possano usufruire dei servizi intermodali di treni/traghetti/tunnel/trafori, erogati dalle principali compagnie/enti nazionali ed internazionali che cooperano con essa, a condizioni favorevoli di mercato; Tutto quanto premesso, costituente parte essenziale e integrante del presente accordo, così come eventuali allegati, tra le parti.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1) Oggetto del Accordo
I. BIM in virtù di apposite convenzioni stipulate con le principali compagnie fornitrici dei servizi intermodali treni/traghetti/tunnel con comprovata esperienza nel settore dell’autotrasporto, consente ai propri clienti - che lo richiedano con la sottoscrizione del presente Accordo - di usufruire di tali servizi secondo le condizioni economiche e/o commerciali di cui al presente scritto. II. Il Cliente prenota il servizio di trasporto su rotaia / per mare / transito trafori/ tunnel di cui necessita: a) direttamente alla compagnia erogatrice del servizio (partner di BIM) e in tal caso gli verrà attribuito da BIM un codice identificativo ai fini del riconoscimento della qualità di “Cliente di BIM” medesima; oppure b) per il tramite del servizio di prenotazione messo a disposizione da BIM in favore dei propri clienti che ne facciano espressa richiesta, sul proprio portale internet dedicato all’indirizzo www.bimbooking.com, oppure direttamente tramite ufficio prenotazioni. III. In tutti i casi (di cui alla lettera a e b § II ) BIM, per conto del proprio cliente e in base alle presenti condizioni, provvede ad effettuare il solo pagamento del servizio intermodale in favore della compagnia fornitrice (che presta il servizio) in luogo del Cliente, fermo restando che ogni decisione circa disponibilità, prezzi, termini di cancellazione ecc compete sempre a chi eroga il servizio di trasporto. BIM sarà tenuta solo ed esclusivamente: nell’ipotesi a) § II al pagamento del servizio intermodale per conto del Cliente alle condizioni infra all’art. 3; nell’ipotesi b) § II alle prenotazioni e al relativo pagamento. IV. Resta inteso che il rapporto contrattuale avente per oggetto i servizi intermodali (treni/traghetti/tunnel) è concluso esclusivamente tra il Cliente di BIM e la Società Fornitrice.

2) Prenotazione
La fornitura del servizio di prenotazione da parte di BIM è subordinata alla verifica da parte di quest’ultima della disponibilità finanziaria del richiedente/cliente al quale potrà domandare, a sua insindacabile discrezionalità, documentazione integrativa al riguardo e per i fini di cui sopra. In caso di esito positivo della fase di “pre-autorizzazione” BIM gestirà ed effettuerà la prenotazione, dandone comunicazione via mail al cliente secondo le seguenti modalità: una volta ricevuta la richiesta di prenotazione e di conseguente preventivo, BIM , in virtù delle tariffe vigenti applicate dalle singole Società Fornitrici, comunica a mezzo mail la disponibilità del servizio intermodale treni/traghetti/tunnel richiesto dal Cliente ed il relativo prezzo: il Cliente, ai fini del perfezionamento della prenotazione, dovrà confermare sempre per iscritto a mezzo mail all’indirizzo prenotazioni@bimbooking.com, la volontà di procedere con la prenotazione stessa. Le richieste di prenotazione si intendono sempre soggette a verifica della disponibilità da parte delle singole Società Fornitrici dei vari servizi oggetto di prenotazione e BIM non garantisce l’allocazione di tutte le richieste. L’Utente è a conoscenza che la disponibilità del servizio treni/traghetti/tunnel non dipende da BIM e che è variabile a seconda della disponibilità della società erogatrice del servizio, pertanto possono verificarsi casi in cui BIM risponderà negativamente. II. Le prenotazioni si intenderanno confermate solo ed esclusivamente quando BIM darà conferma esplicita al richiedente via mail. A tal proposito l’Utente si impegna a comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica valido e sarà suo preciso onere comunicare eventuali variazioni dello stesso, escludendosi qualsiasi responsabilità di BIM in merito alla esistenza, validità ed efficacia del predetto indirizzo mail. III. Le prenotazioni effettuate su richiesta dell’Utente saranno vincolanti tra quest’ultimo e la Società Fornitrice: effettuando una prenotazione per il tramite di BIM, si stabilisce un rapporto giuridico direttamente tra l’Utente/Cliente e la Società Fornitrice che è soggetto alle condizioni contrattuali ed economiche applicate da quest’ultima, che l’Utente dichiara di conoscere e di accettare integralmente riconoscendo espressamente BIM estranea rispetto le stesse. Con la richiesta di prenotazione l’Utente accetta la validità delle presenti condizioni contrattuali.

3) Corrispettivo. Modalità di pagamento. Garanzie
I. Il pagamento dei servizi richiesti e prenotati dal Cliente BIM, in virtù dell’oggetto del presente Accordo, viene effettuato da BIM, per conto dei propri Utenti/Clienti, in favore delle Società Fornitrici, secondo le condizioni economiche applicate da esse per tutti i fruitori dei servizi.
II. BIM provvede a rifatturare a ciascun Cliente quanto di loro spettanza per i servizi prenotati, secondo quanto al paragrafo che precede, con pagamento anticipato.
III. Per il servizio prestato da Bim di pagamento in luogo del Cliente, quest’ultimo è tenuto a corrispondere una commissione gestione pratica di € 10,00 + IVA per ogni singola prenotazione nonché eventuale corrispettivo per il rimborso dei costi sostenuti per la gestione pratiche dei differenti servizi offerti da BIM, già concordate con il cliente. IV. Il Cliente è tenuto a corrispondere quanto dovuto nei termini stabiliti tra le parti e indicati nelle fatture.
IV. Bim a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali da parte del Cliente ed in particolare a garanzia del pagamento dei servizi forniti richiede al medesimo idonea garanzia (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fidejussione bancaria, assicurativa, pegno, garanzia ipotecaria).

4) Cambiamento o annullamento prenotazione:
I. Le prenotazioni confermate possono essere spostate soltanto prima del termine di accettazione. Il primo spostamento è gratuito.
Per ogni ulteriore spostamento sarà addebitata una penale di € 25,00 + IVA.
II. Le prenotazioni confermate possono essere annullate entro il termine di accettazione al costo di € 25,00+ IVA.
Per mancati o tardivi (dopo il termine di accettazione) annullamenti, vi sarà addebitata una penale di € 50,00 + IVA.

5) Condizioni generali
I. Le condizioni contrattuali (commerciali, economiche ecc…) che regolano ciascun servizio intermodale (treni/traghetti/tunnel) sono quelle applicate dalle diverse Società Fornitrici per tutti i loro clienti vigenti al momento dell’erogazione del servizio stesso, e rinvenibili sul sito web di ciascuna compagnia e/o in ogni caso conosciute per mezzo di ogni canale di informazione e commercializzazione utile ed a disposizione di ciascun singolo utente/fruitore. II. La prenotazione diretta o indiretta da parte del Cliente BIM del servizio intermodale presuppone ad esclusivo carico del medesimo la piena conoscenza ed accettazione delle predette “condizioni generali” da parte di ciascun Cliente/Utente che le sottoscrive.

6) Esonero responsabilità di BIM
I. Il Cliente (Utente) ha diritti diretti nei confronti del fornitore del servizio intermodale e riconosce espressamente con la sottoscrizione delle presenti condizioni che BIM opera esclusivamente nei limiti dell’oggetto del presente Accordo. II. BIM declina ogni responsabilità per eventuali interruzioni, sospensioni o variazione dei servizi prenotati, o per danni conseguenti a fatti o comportamenti delle Società Fornitrici e/o di terzi, e/o conseguenti alla fruizione del servizio intermodale e/o dovuti a scioperi, provvedimenti delle Autorità, caso fortuito o forza maggiore. In nessuno di tali casi Cliente (Utente) avrà diritto a pretendere da BIM alcuna somma per abbuoni, risarcimenti di danni, indennizzi o rimborsi spese per i servizi di trasporto intermodale treni/traghetti/tunnel erogati dalle società terze con cui intrattiene rapporti commerciali, anche ai sensi del presente Accordo. III. Il Cliente manleva sin da ora BIM da qualsivoglia richiesta di risarcimento danno a cose/persone/terzi, diretto o indiretto, che riguardi un servizio di treni/traghetti/tunnel prenotato secondo le modalità previste dal presente Accordo. IV. BIM non assume alcuna responsabilità per eventuali danni diretti e/o indiretti causati dal Cliente (Utente) a terzi e/o alle Compagnie erogatrici dei servizi di trasporto intermodale (treni/traghetti/tunnel). In tali ipotesi il Cliente (Utente), direttamente o per il tramite di propria compagnia assicuratrice, si impegna a tenere sin da ora BIM indenne e manlevata da ogni pretesa e/o richiesta risarcitoria.

7) Durata dell’Accordo e Recesso
I. L’Accordo ha la durata di un anno dalla data di sottoscrizione e si rinnova automaticamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi almeno 30 giorni prima dalla data della scadenza naturale o rinnovata, mediante comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta con ricevuta di ritorno o mezzi equipollenti (posta elettronica certificata). II. Ciascuna parte potrà inoltre recedere dal presente Accordo sempre mediante comunicazione scritta secondo le sopra modalità descritte con preavviso di almeno 30 giorni, fatto salvo quanto ancora dovuto dal Cliente per le prenotazioni, secondo le procedure di cui alle presenti pattuizioni e secondo quanto all’art. 3).

8) Privacy Trattamento dati
Vedi GDPR

9) Risoluzione per giusta causa
I. Comporterà per BIM motivo di risoluzione di diritto dell’Accordo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta al Cliente con effetto immediato alla ricezione della medesima, ed impregiudicati i danni: a) il mancato e/o ritardato pagamento di almeno numero due fatture emesse da BIM, anche non consecutive, da parte del Cliente secondo i termini convenuti tra le parti nel corso dell’anno di durata dell’Accordo; b) la mancata prestazione delle garanzie eventualmente richieste al Cliente a copertura della propria esposizione debitoria, secondo l’articolo 3 del presente Accordo; c) inesattezza dei dati forniti e/o manata comunicazione delle variazioni/modifiche dell’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la prenotazione del serviio; d) liquidazione o assoggettamento del Cliente a procedure concorsuali; e) notifica di protesti nei confronti del Cliente o assoggettamento ad azioni esecutive.

10 Legge applicabile e Foro competente
I. L'Accordo è soggetto alla Legge Italiana. Per ogni controversia inerente la interpretazione, esecuzione e risoluzione dell’Accordo sarà esclusivamente competente il Foro di Cuneo.

11) Efficacia dell’Accordo
I. Questo Accordo sarà vincolante tra le parti, i loro rappresentanti legali ed i loro successori a qualunque titolo. II. Qualora alcune disposizioni del presente Accordo risultino essere nulle o invalide tale fatto non pregiudicherà la validità delle altre disposizioni che rimarranno pienamente valide ed efficaci.

12) Varie
I. Il presente Accordo costituisce la manifestazione integrale delle intese raggiunte, è stato oggetto di analitica e specifica trattativa e non è stato predisposto mediante l’uso di moduli, formulari, o condizioni generali dell’Accordo. II. Ciascuna parte si impegna a comunicare tempestivamente all’altra l’eventuale modifica del recapito, degli indirizzi di posta elettronica, fermo restando che in caso di omessa rettifica degli stessi le comunicazioni pervenute si intenderanno correttamente ricevute agli indirizzi e numeri originari. III. Il Cliente elegge domicilio, ad ogni effetto di legge, presso l’indirizzo indicato nel presente Accordo.